IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
  Considerata la durata e la  distanza dal territorio nazionale della
missione ufficiale che il  Presidente della Repubblica intraprendera'
all'estero a decorrere dal 12 aprile 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  funzioni del  Presidente  della Repubblica,  non inerenti  allo
svolgimento  della missione  all'estero,  sono  esercitate, ai  sensi
dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del
Senato a  decorrere dal  12 aprile  1998 e fino  al rientro  del Capo
dello Stato nel territorio nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque  spetti di ossevarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 9 aprile 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick